Art. 1.

      1. All'articolo 33 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La Repubblica promuove e garantisce lo sport in tutte le sue espressioni, quale strumento di formazione dell'individuo e modalità di manifestazione della sua personalità.
      La legge dello Stato assicura l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, e dei suoi organi».